Per quanto riguarda la MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, è stata introdotta dalla Legge n° 10 del 1991 e definita dal suo decreto attuativo, il Decreto del Presidente della Repubblica n° 412 del 1993. Negli ultimi anni, l’accavallamento di diverse leggi e l’approssimativo recepimento di normative europee ha creato non poca confusione ma ad oggi è bene ricordare che il legislatore ha demandato ai costruttori di caldaie l’obbligo di indicare la periodicità della manutenzione. Per evidenti ragioni di responsabilità penale e civile, la maggior parte dei costruttori (se non tutti) prescrivono che la manutenzione della caldaia va effettuata con cadenza ANNUALE.
PANORAMA NORMATIVO:
Secondo l’art. 11, commi 2 e 8, d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’unità immobiliare, sia esso inquilino, locatario, proprietario o comodatario, o su delega di questo, il soggetto cui è affidata la manutenzione dell'impianto (ad esempio una ditta specializzata con la quale si stipula un contratto).
Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati, amministrati in condominio, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferite agli Amministratori. Nel caso di unità immobiliari dotati di impianti termoautonomi, la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere degli obblighi e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto e alle verifiche periodiche previste.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti termici.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite, come previsto dall'art.7 delD.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con le periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
La periodicità dei controlli con cui eseguire le operazioni di controllo, come previsto nell'Allegato A del D.P.R 16 aprile 2013, n. 74, sono riportate nella seguente tabella
La manutenzione della caldaia trova le sue ragioni d’essere anche per una serie di motivi che esulano dai meri obblighi normativi:
SICUREZZA IN PRIMIS. Nonostante le statistiche confermino che gli incidenti conseguenti a fughe di gas e monossido di carbonio siano in considerevole diminuzione questi accadono ancora. Per evitarli è necessario che siano mantenute nel tempo le caratteristiche di affidabilità e sicurezza di tutti gli apparecchi ed impianti. Tale obiettivo è perseguibile solamente attraverso una corretta e completa manutenzione periodica che coinvolga non solo la caldaia, ma anche la rete di adduzione gas, il sistema di evacuazione fumi e gli apparati ausiliari. Grazie alle normative, sempre più attente e severe, i costruttori hanno adottato soluzioni tecniche e costruttive che hanno elevato di molto la sicurezza degli apparecchi e l'efficacia dei loro dispositivi di sicurezza. Inoltre, i professionisti coinvolti nell'installazione e nella manutenzione degli impianti termici sono stati chiamati ad adeguare la loro preparazione tecnica e la loro conoscenza normativa alle nuove esigenze dettate dalla regolamentazione.
EFFICIENZA ENERGETICA. Un apparecchio nuovo offre il massimo delle prestazioni ma con il passare del tempo gli elementi funzionali (scambiatori, ventilatore, bruciatore, apparato di evacuazione fumi, ecc.) sono soggetti ad un’inevitabile deterioramento che ne provoca il decadimento prestazionale ed un aumento dei consumi. Per questo motivo la Manutenzione Periodica, condotta attraverso un'accurata pulizia e un'attenta verifica dei corretti rendimenti di combustione, diventa un'operazione fondamentale per il mantenimento delle caratteristiche di prestazione e di efficienza iniziali. Una accurata manutenzione può evitare cali di rendimento pari al 15-20%.
Le caldaie individuali a gas devono avere determinati rendimenti, ma se questi risultassero inferiori ai livelli minimi prescritti la caldaia dovrà essere sostituita entro 300 giorni dall’accertamento dell’avvenuta irregolarità.
INQUINAMENTO. Una caldaia non sottoposta alla corretta manutenzione, oltre che consumare molto più del necessario, emette pericolose sostanze inquinanti. Moltissime città, soprattutto in periodo invernale, si trovano a fronteggiare livelli di inquinamento atmosferico allarmanti. E’ in gioco la salute dell’intero pianeta e solo attraverso l'attenzione e l'impegno di tutti si potrà ottenere un’auspicata inversione di tendenza.
COMFORT. I moderni impianti termici contraddistinti dalla contemporanea presenza di più apparecchi ed accessori, integrati in un unico sistema, devono essere verificati periodicamente affinché le loro caratteristiche prestazionali rimangano inalterate nel tempo. Il malfunzionamento di uno o più elementi può determinare uno squilibrio generale dell'impianto di riscaldamento con conseguenti anomalie di esercizio che possono penalizzare consumi e temperature dell’ambiente interno
LONGEVITA'. Molti dei guasti dovuti all'usura ed al deterioramento dei singoli componenti possono essere evitati grazie alla pulizia e manutenzione. Oltre al risparmio energetico, è quindi possibile risparmiare evitando la sostituzione di componentistica danneggiata in conseguenza a carenti o mancate manutenzioni.
IL NUOVO LIBRETTO CALDAIA
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 febbraio 2014 recante i nuovi "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.A partire dal 1° giugno 2014 Gli attuali "Libretti di Centrale e di Impianto" (per impianti termici sopra e sotto i 35kW, di cui agli allegati I e II al D.M. 17/03/03) dovranno essere sostituiti da un unico "LIBRETTO PER LA CLIMATIZZAZIONE" di cui all'Allegato I del D.M. 10/02/14.
Nel nuovo Libretto, ad esempio, sarà possibile indicare la presenza sia dell'impianto termico (di qualsiasi potenza) che dell'impianto di climatizzazione estiva.
Per gli impianti esistenti al 01/06/14 i "Libretti di centrale" ed i "Libretti di impianto", compilati in precedenza, dovranno essere conservati ed allegati al nuovo "Libretto per la climatizzazione".
Gli attuali "Rapporti di controllo tecnico" (per impianti termici sopra e sotto i 35kW, di cui agli Allegati F e G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) dovranno essere sostituiti dai "RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA" - di cui agli Allegati da II a V del D.M. - differenziati in 4 tipologie:
TIPO 1 (gruppi termici)
TIPO 2 (gruppi frigo)
TIPO 3 (scambiatori)
TIPO 4 (cogeneratori)
da compilare, a partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione - di cui agli art. 7 e 8 del D.P.R. 74/13 - effettuati su impianti termici di climatizzazione invernale sopra i 10kW e di climatizzazione estiva sopra i 12kW (con o senza produzione di acqua calda sanitaria).
Per gli impianti termici alimentati esclusivamente con FER - fonti energetiche rinnovabili, di cui al D.Lgs. 28/11 - sarà richiesta SOLO la compilazione del "Libretto per la climatizzazione".